BONUS AI PROFESSIONISTI: FACCIAMO CHIAREZZA

Il Decreto Legge n. 18/2020, cd. “Cura Italia” prevede agli artt. 27 e 28 un'indennità ai liberi professionisti titolari di Partita Iva, iscritti alla Gestione Separata dell'INPS o alle Gestioni Speciali dell'AGO, gravemente colpiti dagli obblighi di fermo e chiusura dell'attività.
Tra le categorie rientrano:
  • i liberi professionisti non soggetti all'iscrizione obbligatoria in Albi Professionali;
  • commercianti;
  • artigiani;
  • coltivatori diretti.
Lo stesso bonus spetta, ai sensi degli artt. 29 e 30, ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori agricoli.

La domanda non è subordinata a nessun ulteriore requisito e non è richiesta un'autocertificazione che attesti la chiusura forzata dell'attività o la flessione del reddito a causa dell'emergenza epidemiologica.

L'indennità ammonta ad € 600,00 per il mese di marzo 2020 e non costituirà fonte di reddito.
Le domande per ottenere l'aiuto possono essere inviate dal 1° aprile al 30 aprile attraverso il portale dedicato sul sito INPS, cui si accede con codice PIN personale o SPID.
Visto l'alto numero di richieste che approderanno al sito, si consiglia di attendere qualche giorno per inviare la domanda, anche per evitare che i probabili blocchi del sito internet arrechino gravi pregiudizi alla vostra privacy.
Il Governo ha garantito infatti che tutte le domande saranno soddisfatte, all'occorrenza anche aumentando i fondi destinati, allontanando l'ipotesi di fissare un “clic day” unico fino ad esaurimento delle somme disponibili.

Una disciplina diversa è invece destinata ai professionisti iscritti alle Casse di Previdenza Specialiobbligatorie (medici, biologi, geometri, avvocati, etc), fin da principio esclusi dal bonus.

La previsione di un'indennità per questa tipologia di professionisti è stata ottenuta in tempi recenti, ma non si tratta in realtà una vera estensione delle regole appena viste.
Il bonus per questi professionisti si fonda infatti sull'art. 44 D. L. 18/2020, relativo al “reddito di ultima istanza”.
La norma è stata attuata mediante un decreto interministeriale del 28 marzo, che costituisce quindi il riferimento legislativo per capire quali requisiti siano necessari per ottenere il beneficio.

L'indennità ammonta ad € 600,00, per il mese di marzo 2020, ed è prevista per i professionisti in regola con il pagamento dei contributi previdenziali 2019:
  1. con reddito 2018 inferiore a € 35.000: se l'attività ha subito una limitazione dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza Covid-19;
  2. con reddito 2018 da € 35.000 a € 50.000: se l'attività sia cessata o ridotta o sospesa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
  3. con reddito superiore a € 50.000: nessuna indennità.

Sono quindi tre i requisiti necessari: uno reddituale, uno “previdenziale” e uno relativo all'incisione dei provvedimenti emergenziali sulla attività del singolo professionista.
Il Decreto stabilisce all'art. 2 cosa si debba intendere per restrizione dell'attività.
Cessazione dell'attività vuol dire chiusura della P. IVA successiva al 23 febbraio.
Riduzione o sospensione dell'attività intendono una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al prim0 trimestre 2019.
L'unico requisito che rimane oscuro è quello della “limitazione” dell'attività, per chi ha un reddito annuo 2018 inferiore ai 35 mila euro: esso potrebbe essere analogicamente ricondotto nel significato di riduzione, oppure essere interpretato diversamente e lasciare più ampie possibilità di ottenere il bonus.

Tali requisiti prestano il fianco a diverse critiche, soprattutto ove si consideri che i decreti emergenziali di fermo delle attività economiche non hanno mai interessato direttamente il lavoro di questi professionisti – architetti, geometri, avvocati, etc – i quali hanno mantenuto la possibilità materiale di proseguire l'attività. Il calo inevitabile di lavoro è stato in realtà fisiologico, e quindi non imposto direttamente dai blocchi economici decretati.
La disposizione, quindi, di fatto esclude una larga fetta di professionisti dal beneficio con un escamotage legislativo, segnando profondi disuguaglianze con i professioni iscritti all'INPS.

Occorre poi sottolineare che la domanda per ottenere il beneficio deve essere presentata direttamente alla Cassa di appartenenza, dietro dichiarazione sottoscritta dal richiedente di possedere i requisiti previsti dalla normativa. Dichiarazione rilasciata sotto la propria responsabilità, in conformità al d.p.r. n. 445/2000.
Le Casse procederanno quindi alla verifica dei requisiti e le indennità verranno erogate in ragione dell'ordine cronologico, fino ad esaurimento dei fondi.
Questo lascia presumere una corsa all'accaparramento del beneficio di scarso tenore etico-morale.
Le disuguaglianze tra professionisti si fanno quindi sentire nel nostro Paese, ancora una volta. Se queste differenze siano a meno giustificate o giustificabili, a ognuno l'ardua sentenza.

Lo Studio rimane a disposizione e risponderà entro 48 ore ai tuoi dubbi o alle tue eventuali domande che puoi lasciare cliccando QUI.



02/04/2020