EMERGENZA CORONAVIRUS E BLOCCO DEI CONTRATTI: COSA FARE

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 marzo 2020 ha imposto il blocco di tutte le attività commerciali e industriali non essenziali, non ricomprese nell'elenco delle specifiche autorizzazioni. Tale chiusura forzata si aggiunge così alle precedenti imposizioni di sospensione, su tutto il territorio nazionale, di manifestazioni ed eventi pubblici, sportivi, fiere e spettacoli di ogni arte.
Questi blocchi riversano conseguenze gravi sull'esecuzione dei contratti pendenti, soprattutto se sottoposti a scadenze e termini: dai contratti di somministrazione periodica di beni o servizi alle singole forniture; dai contratti di trasporto a quelli di noleggio; dai contratti di appalto alle prestazioni d'opera.

Il RIMEDIO GENERALE invocato in questi casi consiste nell'impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al debitore ma dovuto a cause esterne, di cui agli artt. 1256 e 1463 c.c.: essa comporta lo scioglimento del contratto e obbliga ciascuna parti a restituire all'altra quanto ricevuto in forza del contratto.

In alcuni casi, però, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione potrebbe non essere una soluzione conveniente, perchè:
  • una parte contrattuale ha sostenuto costi e spese per eseguire quanto promesso nell'accordo, e vorrebbe essere risarcita almeno delle perdite subite;
  • le parti vogliono proseguire i loro rapporti economici (si pensi ai contratti tra imprese).

Nel contratto di appalto e nel contratto di prestazione d'opera, gli artt. 1672 e 2228 c.c. prevedono espressamente che, se l'opera o il lavoro diventano impossibili prima della consegna, il committente sia in ogni caso tenuto a pagare quanto eseguito dall'appaltatore o prestatore, nei limiti in cui la parte di opera compiuta gli sia “utile” e “in proporzione del corrispettivo pattuito”.
Per questi contratti, quindi, il rischio di un blocco definitivo del contratto non include le spese e i costi già sostenuti per la parte di lavoro già completata e utile all'altro: così, spese e costi vengono di massima riconosciuti ma senza aggravare il committente.

Nei contratti di trasporto di cose, l'art. 1686 c.c. prevede espressamente che il vettore, nel caso in cui il trasporto sia impedito da causa a lui non imputabile (si pensi, a titolo esemplificativo, ai numerosi tir bloccati sui confini nazionali e impossibilitati alle consegne), ha comunque diritto al rimborso delle spese e al pagamento del prezzo “in proporzione del percorso pattuito”.

Nel contratto di somministrazione periodica o continuata di beni o servizi mancano invece disposizioni simili. Si determina così un vuoto di tutela degli interessi delle parti, quando lo scioglimento per impossibilità sopravvenuta non sia del tutto conveniente.
Stesse conseguenze si pongono per tutti i contratti atipici, sorti dalla prassi e non regolati espressamente dalla legge, qual è il contratto di noleggio, semplice o cd. operativo.

Il nostro consiglio è quello di percorrere la via della trattativa privata tra le parti, che permetta di:
  • rinegoziare scadenze, condizioni e prezzi;
  • regolare chiaramente la ripartizione delle spese e dei costi sostenuti per eseguire il contratto prima del suo “blocco”;
  • definire gli aspetti futuri mediante clausole di rinegoziazione specifiche, ovvero clausole che prendano in considerazione possibili eventi futuri in relazione ai doveri delle parti.
Lo Studio rimane a disposizione e risponderà entro 48 ore ai tuoi dubbi o alle tue eventuali domande che puoi lasciare cliccando QUI.

30/03/2020