LE TUTELE DEI LAVORATORI NELLA CRISI DA COVID-19

La grave crisi economica scatenata dalle misure di contenimento dell'epidemia colpisce in particolar modo il lavoratore dipendente.
Il Governo ha attuato nell'immediato alcuni strumenti di tutela per il reddito di questa categoria.

1) Gli ammortizzatori sociali
Tra le prime misure messe in campo, già a partire dal 9 marzo, rientra la previsione di specifici ammortizzatori sociali per affrontare la deflazione economica: una Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) con causale Covid-19, un assegno ordinario dei Fondi di solidarietà con medesima causale, una Cassa Integrazione in Deroga (CIGD), residuale alle prime ipotesi e di competenza regionale.
Questi ammortizzatori sociali possono essere richiesti fino al 30 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane. Il loro principale scopo è di salvaguardare il rapporto di lavoro, permettendo al lavoratore un sostentamento economico pari all'80% della retribuzione mensile e al datore di lavoro di conservare liquidità o congelare i costi immediati dell'azienda nei momenti di difficoltà economica, impedendogli così di ricercare risparmi di spesa nei tagli alle risorse umane dell'azienda.

Nella CIGO, l'erogazione dello stipendio può avvenire sia da parte del datore di lavoro (che conguaglierà poi le somme con i debiti previdenziali da pagare all'INPS) o direttamente dall'INPS, se così viene richiesto dal datore di lavoro al momento della domanda. Nella CIGD invece, gli importi saranno necessariamante erogati dall'INPS.

La chiusura forzata delle attività ha spinto in realtà molti datori di lavoro a richiedere il pagamento diretto dell'integrazione salariale direttamente da parte dell'INPS, e questo per salvare la liquidità dell'azienda.
Questo di conseguenza ha determinato un forte rallentamento dell'Ente previdenziale, a danno di molti lavoratori che si trovano a non percepire alcuna entrata.
Per risolvere il problema si profilano le seguenti alternative:
  • il datore di lavoro può pagare somme di denaro ai dipendenti a titolo di prestito;
  • il lavoratore può chiedere alla propria banca un'anticipazione sulle somme della cassa integrazione per un ammontare di € 1.400,00.
Questa possibilità viene infatti concessa a seguito dell'accordo siglato tra ABI (Associazione Bancaria Italiana) e i principali sindacati.
Si segnala però che l'anticipazione è a tutti gli effetti un prestito, a titolo oneroso e quindi con costi aggiuntivi. Esso viene riscosso entro 7 mesi dalla banca, a prescindere dall'effettiva erogazione della Cassa integrazione guadagni.
Prima di sottoscrivere il prestito, quindi, è bene valutare le condizioni inerenti a riscossione e tassi di interessi.

2) Congelamento dei licenziamenti economici
I licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero legati a motivi economici dell'azienda, sono sospesi fino al 15 maggio 2020, salvo ulteriore deroga.

3) Premio lavoratori
Il Decreto Cura Italia ha disposto a favore dei lavoratori dipendenti che hanno svolto attività lavorativa nel mese di marzo 2020 un premio di € 100, rapportato al numero di giornate lavorative effettivamente svolte.
Il premio viene erogato direttamente nella busta paga di aprile.

4) Congedi familiari
Si introduce uno speciale congedo parentale, di durata massima di 15 giorni di calendario (inclusi quindi sabato e domenica), per i lavoratori dipendenti nel privato che abbiano figli di età non superiore a 12 anni.
Il congedo è retribuito al 50% della retribuzione annua ed è concesso in via alternativa a uno dei genitori.

5) Bonus Baby Sitting
Per aiutare chi deve continuare a lavorare, sia in sede che in smart working, e ha necessità di accudire i figli, viene introdotto un bonus specifico per baby sitter, di importo pari a € 600 (€ 1.000 per i dipendenti del settore sanitario, della sicurezza, difesa e soccorso pubblico).
I destinatari sono i lavoratori dipendenti nel privato e gli autonomi che abbiano figli di età inferiore ai 12 anni.
Il bonus è riferito a nucleo familiare, e non a singolo figlio, è alternativo al nuovo congedo parentale e ad altre forme di sostegno (esempio indennità di disoccupazione).
L'istanza si presenta sempre all'INPS.

6) Proroghe all'indennità NASPI
Per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro avvenuti dal primo gennaio al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione della domanda di indennità NASPI (disoccupazione), che è rivolta all'INPS, passa da 68 a 128 giorni dalla cessazione del lavoro.

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14/04/2020