IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE: VERA O “DEBITA” LIQUIDITÀ?

Il Decreto “Cura Italia” predisponeva le prime misure di sostegno all'impresa, in seguito potenziate con il D. L. n. 23/2020 c.d. “Decreto Liquidità”.
Per fare chiarezza e offrire maggiore informazione sui principali interventi messi in atto, si offre il presente contributo schematico.

Il piano di sostegno bancario/finanziario
1) Il Fondo Centrale di Garanzia per il credito alle Piccole Medie Imprese (PMI)
Cos'è: il Fondo, istituito con L. n. 662/1999, è operativo dal 2000 e la sua finalità è quella di favorirel’accessoal credito delle PMI. Il Fondo non offre contributi in denaro,  ma concede una garanzia pubblica, che si affianca o si sostituisce alle garanzie ordinarie portate dalla singola impresa (esempio: fideiussioni, ipoteche, polizze fideiussorie), permettendo così all'impresa di avere accesso a finanziamenti altrimenti difficili da ottenere senza le garanzie private e di risparmiare sui costi che le garanzie private comportano.

Come funziona: trattandosi a tutti gli effetti di una garanzia, quando l'impresa non riesce ad adempiere i finanziamenti sottoscritti, l'istituto di credito (banca) può escutere il credito direttamente dal fondo. Quando ciò avviene, lo Stato “paga” il debito dell'impresa con il Fondo, ma si surroga poi legalmente nelle posizioni del creditore: il debito quindi sarà dovuto verso lo Stato.

Nuove caratteristiche: con le nuove disposizioni emergenziali si attua una disciplina di maggior favore e in deroga alle tradizionali regole di accesso fino al 31 dicembre 2020.

Prevede:
  • estensione a tutte le aziende con numero dipendenti fino a 499;
  • la garanzia statale diventa gratuita, e non più onerosa, per tutte le operazioni;
  • l'importo massimo garantito per singola impresa è innalzato da 2,5 a 5 milioni di euro;
  • estensione automatica a tutti i finanziamenti sospesi per l'emergenza Covid-19;
  • si innalzano le misure della garanzia: per i crediti fino a 72 mesi (6 anni) si applica la percentuale massima di copertura, pari al 90% del debito, se garanzia diretta, al 100%, se è presente altra garanzia confidi o di altri fondi;
  • inclusione delle operazioni di rinegoziazione di finanziamenti già attivi;
  • concessione senza valutazione del beneficiario;
  • estensione anche a favore di soggetti segnalati in Centrale dei Rischi per “inadempienze probabili” e per operazioni “scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente al 31.01.2020;

2) Il Fondo Centrale di Garanzia per PMI – per persone fisiche
I finanziamenti concessi a persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da autodichiarazione, sono ammessi alla garanzia:
  • gratuita pari al 100% del finanziamento;
  • il finanziamento prevede un preammortamento di 24 mesi (quindi il rimborso del capitale avrà inzio non prima di 24 mesi dall'erogazione del finanziamento);
  • l'importo del finanziamento è limitato al 25% dei ricavi 2019, e comunque entro l'importo massimo di € 25.000;

Per uno schema riassuntivo delle misure clicca QUI

3) Garanzia SACE SpA per chi non usufruisce del Fondo Centrale di Garanzia PMI
Per le grandi imprese e per le PMI che non possano accedere al FCG di cui sopra, si struttura un'ulteriore garanzia che sarà rilasciata da Sace SpA, dotata a tal fine di una copertura pari a 200 miliardi di euro.
Tale garanzia:
  • è concessa per finanziamenti di durata massima di 6 anni, con possibilità di preammortamento di 24 mesi;
  • gli importi massimi di finanziamento dipendono dai ricavi dell'impresa (max 25%) e dai costi del personale per il 2019 (max 200%);
  • copre: il 90%, per imprese con meno di 5 mila dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato;  l'80% per le imprese con più di 5 mila dipendenti e fatturato tra 1,5-5 miliardi di euro; il 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
  • la garanzia è a prima richiesta, esplicita e irrevocabile e copre solo i nuovi finanziamenti;
  • le commissioni sono limitate (non è quindi garanzia gratuita);
  • per accedervi l'impresa deve assumersi l'impegno di non distribuire i dividendi e di gestire la situazione occupazionale con i sindacati;
  • il finanziamento è impiegato per sostenere i costi del personale, sostenere investimenti o capitale;

4) Il sostegno per l'export
Per rinforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese si dispone un nuovo sistema di coassicurazione di Sace Spa in base al quale gli impegni assicurativi assunti da Sace SpA verrano garantiti dallo Stato al 90% (il restante 10% rimane invece a SACE). Si liberano così ulteriori 200 miliardi di euro.

Interventi immediati

1) Mutui – leasing – prestiti e finanziamenti
Rimane operativo il disposto dell'art. 56 del Decreto Cura Italia: fino al 30 settembre 2020 le imprese possono sgravarsi dei principali impegni bancari e finanziari pendenti. In particolare, si prevede che:
  • le aperture di credito a revoca o di prestiti accordati alle imprese mediante anticipi su crediti esistenti non possono essere revocate dall'istituto bancario, e ciò almeno fino al 30 settembre 2020;
  • i prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre sono prorogati senza formalità al 30 settembre 2020;
  • mutui e finanziamenti a rimborso rateale (quindi le rispettive rate e canoni, compresi i leasing) sono sospesi fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso successivo delle rate/canoni sospesi deve essere dilazionato, senza formalità e secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
L'impresa può ottenere questi benefici presentando autocertificazione all'istituto di credito, ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 445/2000, di aver subito una crisi di liquidità quale conseguenza della pandemia da Covid-19.
Anche queste misure di sostegno sono affiancate da apposita garanzia statalesussidiaria e gratuita del FCG, limitata al 33% delle somme prorogate o sospese di cui ai punti precedenti.

2) Sospensione delle regole sul finanziamento societario da parte dei singoli soci
Il Decreto Liquidità dispone, all'art. 8, che dal 9 aprile 2020 finoal 31 dicembre 2020 non trovano applicazione le regole sulla postergazione dei finanziamenti che i soci abbiano effettuato a favore della società, di cui agli artt. 2467 e 2497 c.c. La disposizione punta quindi a favorire forme di finanziamento della società direttamente da parte dei singoli soci: l'assenza di postergazione significa infatti che i soci verranno considerati come normali creditori della società e rimborsati non più per ultimi, come accade normalmente in base alle norme citate, ma in condizioni di parità con gli altri creditori.

3) Fondo Gasparrini per la moratoria al “mutuo prima casa”
L'art. 54 Decreto Cura Italia estende ad autonomi e liberi professionisti l'accesso al Fondo Gasparrini, per le moratorie del mutuosulla prima casa.
Per ottenere il beneficio occorre presentare alla propria banca un'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000, con la quale si dichiara che la propria attività ha registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e in confronto all'ultimo trimestre del 2019, un calo del fatturatosuperiore al 33%, causato dalla chiusura forzata dell'attività.
Non è necessario premunirsi dell'attestazione ISEE.
Con il Decreto Liquidità si specifica che sono incluse le ditte individuali e gli artigiani.

4) Sospensione e proroga dei termini per concordati preventivi e istanze di fallimento
L'art. 9 del Decreto Liquidità prevede una proroga di 6 mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e accordi di ristrutturazione dei debiti, con possibilità del debitore di presentare istanza per la proposizione di un nuovo piano o accordo.
L'art. 10 invece dispone l'improcedibilità fino al 30 giugno 2020 delle istanze di fallimento.
Le nuove misure consentono quindi alle imprese in grave stato di insolvenza nuovi termini di risanamento.

Misure fiscali
1) Sospensione degli adempimenti e versamenti fiscali, contributi ed assistenziali.
Il Decreto interviene, con disposizioni plurime e differenziate in ragione del regime fiscale adottato, del fatturato o del settore di attività, predisponendo la sospensione dei doveri contributivi.
La sospensione si prolunga secondo scadenze diverse e, in alcuni casi, ricomprende anche i premi per le assicurazioni obbligatorie.

2) Sospensione delle attività degli Enti Impositori
Gli artt. 67 e 68 del Decreto Cura Italia intervengono infine predisponendo la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di controllo,accertamento e riscossione degli Uffici degli Enti Impositori – Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione compresi.
Si fermano così i debiti verso il Fisco, che dovranno però essere adempiuti in seguito, entro il 30 giugno 2020 e “in un'unica soluzione”(così recita la norma).
Si fa comunque presente che l'Agenzia delle Entrate può predisporre un piano di rateizzazione delle pendenze sospese, dietro istanza e secondo procedurediversificate in ragione della tipologia di cartella esattoriale o tipo di rottamazione.

Crediti di imposta
1) Il Decreto Cura Italia prevede, all'art. 64, un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro, purchè sostenute e documentate.
2) L'art. 64 del Decreto interviene a sostegno degli imprenditori che si trovano, nonostante la chiusura forzata dell'attività, ad affrontare costi per la locazione dell'immobile in cui è sita l'azienda.
Si prevede un credito di imposta pari al 60% del canone di locazioneeffettivamentepagato per il mese di marzo 2020, ma solo per immobili identificati al Catasto con C/1 (“negozi e botteghe”).
Non sono ammessi al credito di imposta canoni per altre classi catastali di immobili.

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